(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo 
                     n. 11 del 29 febbraio 2012) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                            IL PRESIDENTE 
                       DELLA GIUNTA REGIONALE 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
                 Erogazione contributi di esercizio 
 
    1. L'erogazione  dei  contributi  di  esercizio  da  parte  della
Regione, nonche' da parte di quei comuni  che  risultano  destinatari
delle risorse finanziare per lo svolgimento dei servizi di  trasporto
urbano, avviene nel rispetto delle norme in materia  di  procedimento
amministrativo e dei principi di semplificazione amministrativa e  di
trasparenza. 
    2. La Giunta regionale con proprio atto stabilisce i termini e le
modalita' per la presentazione della documentazione a  corredo  delle
domande di contributo delle aziende di trasporto pubblico locale.  Il
provvedimento costituisce, per i comuni di cui al comma 1,  direttiva
per gli atti di competenza. 
    3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e  2  non  si  applicano  ai
servizi  di  trasporto  pubblico  locale  regolati  da  contratti  di
servizio, ancorche' finanziati da fondi pubblici. Per essi valgono le
norme dei rispettivi contratti.