(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 11 del 29 febbraio 2012) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1 Erogazione contributi di esercizio 1. L'erogazione dei contributi di esercizio da parte della Regione, nonche' da parte di quei comuni che risultano destinatari delle risorse finanziare per lo svolgimento dei servizi di trasporto urbano, avviene nel rispetto delle norme in materia di procedimento amministrativo e dei principi di semplificazione amministrativa e di trasparenza. 2. La Giunta regionale con proprio atto stabilisce i termini e le modalita' per la presentazione della documentazione a corredo delle domande di contributo delle aziende di trasporto pubblico locale. Il provvedimento costituisce, per i comuni di cui al comma 1, direttiva per gli atti di competenza. 3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai servizi di trasporto pubblico locale regolati da contratti di servizio, ancorche' finanziati da fondi pubblici. Per essi valgono le norme dei rispettivi contratti.